Statuto

A.S. Pro Parma Club

Art. 1: DENOMINAZIONE

È costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “A.S. PRO PARMA CLUB – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”. L’Associazione è autonoma, pluralista, associativa a carattere volontario e democratico. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. L’Associazione può aderire alle Federazioni Sportive Nazionali del C.O.N.I. e/o ad altre Federazioni ricreative e/o sportive a livello nazionale e/o locale.

Art. 2: SEDE

L’Associazione ha sede a Parma in Via E.Ghirarduzzi n. 2

Art. 3: DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata. Potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.

Art. 4: OGGETTO

L’Associazione ha carattere apolitico, non persegue fini di lucro e ha lo scopo di creare un circolo quale libera associazione sportiva dilettantistica a carattere volontario motivata dalla decisione dei soci di vivere insieme l’esperienza del tempo libero come momento di educazione, di maturazione umana e di impegno sociale. Sono compiti ordinari dell’Associazione l’azione per una crescita culturale dei soci e dei cittadini, la proposta e l’organizzazione di attività culturali, didattiche, ricreative e sportive dilettantistiche finalizzate all’accrescimento agonistico e non delle discipline sportive del Tennis, Calcio, Bridge, Nuoto, Pallavolo e altri sport aperte a tutti purchè dichiarate idonee dagli organi competenti. Le singole attività nell’ambito Polisportivo e ricreativo potranno essere disciplinate da apposito regolamento.

Art. 5

Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di: – gestire impianti sportivi nei quali svolgono attività i propri atleti, a tal fine potrà partecipare ad attività ad uopo costituite; – organizzare manifestazioni sportive anche a livello internazionale, ed occasionalmente di altro genere; – partecipare, con i propri tesserati, a Campionati Federali od a altre manifestazioni sportive nell’ambito del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali a lui affiliate, promuovendo la formazione e la gestione di Centri di Avviamento allo Sport (C.A.S.) Inoltre per perseguire lo scopo statutario l’Associazione potrà:

  • svolgere qualunque attività connesse, affini e funzionali allo scopo sociale;
  • compiere tutti gli atti necessari per concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria nessuna esclusa.

Art. 6

All’Associazione possono essere ammessi tutti i cittadini che ne accettino lo Statuto ed i regolamenti. Le modalità di ammissione sono fissate dal Consiglio Direttivo e definite nel regolamento. Tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età possono aderire all’Associazione I soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. È esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I Soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. L’iscrizione all’Associazione ha durata di un anno, ha validità per l’anno in corso e scade il 31 Dicembre di ogni anno qualunque sia la data di ammissione. La quota o contributo associativo non è trasmissibile e/o rivalutabile.

Art. 7

L’associazione e affiliata alla varie Federazione Sportive del CONI, a seconda delle discipline sportive praticate, delle quali esplicitamente accetta ed applica gli Statuti, i regolamenti e le direttive e tutto quanto deliberato dai competenti Organi Federali. L’associazione si obbliga altresì a rispettare e conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI.

Art. 8: SOCI

Sono soci coloro la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota annuale. I Soci godono di tutti i diritti consentiti dallo Statuto ed hanno diritto di usare gli impianti sportivi e frequentare i locali dell’Associazione. Tale diritto è esteso al nucleo famigliare del socio, e cioè a tutti i famigliari conviventi ed in particolare a quelli risultanti dalla stato di famiglia del socio. L’assemblea dei soci, su indicazione del Consiglio Direttivo, può attribuire la qualifica di socio onorario a persone o Enti che si siano particolarmente distinti a favore dell’Associazione o nell’ambito dei suoi scopi.

Art. 9

La qualifica di socio è personale. Si perde per:
dimissioni;

  • espulsione;
  • morosità;
  • morte.

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata.
I Soci possono essere espulsi o sospesi per i seguenti motivi:

qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e materiali all’associazione;
quando si rendano morosi rispetto al pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo.
I Soci espulsi o sospesi, per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento di tutte le quote arretrate. La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio dei Probiviri dell’Associazione.
Gli Organi di giustizia delle Federazioni Sportive possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

  • dell’Associazione;
  • dei Consiglieri e dirigenti dell’Associazione;
  • dei soci tesserati dell’Associazione.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo provvederà all’emanazione di un regolamento, alla sua sostituzione ed alla modificazione. Una copia del regolamento dovrà rimanere a disposizione dei soci presso la sede sociale.

Art. 11

Il Regolamento deve quanto meno provvedere alla normativa concernente:

  • l’ammissione eventuale di frequentatori stagionali;
  • l’uso dei campi e delle attrezzature sociali;
  • a disciplinare e prevedere le sezioni delle singole attività costituenti nel complesso la Polisportiva e/o l’attività ricreativa.

Art. 12

Sono Organi dell’Associazione:

  • 1. l’Assemblea dei Soci;
  • 2. il Consiglio Direttivo;
  • 3. il Presidente;
  • 4. il Collegio Sindacale;
  • 5. il Collegio dei Probiviri.

Art. 13

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa può essere ordinaria o straordinaria. Delibera per l’approvazione del bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri, sulle modifiche del presente Statuto, dei regolamenti e su tutto quant’altro ad essa demandato per Legge o Statuto e a lei sottoposto dal Consiglio Direttivo. Viene convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale per deliberare sul rendiconto amministrativo al 31 Dicembre dell’anno precedente. Le deliberazioni dell’Assemblea sono portate a conoscenza dei Soci a mezzo avvisi affissi nella bacheca dell’Associazione per almeno 10 giorni o con pubblicazione sul giornalino dell’Associazione.

Art. 14

L’assemblea può essere convocata per deliberazione del Consiglio direttivo oppure quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un quinto dei soci. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera ordinaria ai singoli soci o con comunicazione sul giornalino dell’Associazione o con avvisi affissi nella bacheca della sede sociale. Gli inviti e gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dei lavori. Possono partecipare all’assemblea ed hanno diritto al voto tutti i soci se in regola con la quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il valore della quota. Coloro che hanno diritto a partecipare all’assemblea possono farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta ad un socio, non consigliere, con un massimo di due deleghe per socio.

Art. 15

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero intervenuti. L’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 16

L’Assemblea Straordinaria è chiamata a deliberare sui seguenti argomenti:

  • modifiche statutarie;
  • scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria. L’Assemblea Straordinaria, delibera, anche in seconda convocazione, con voti favorevoli corrispondenti almeno ad un terzo dei soci.

Art. 17

Delle assemblee è redatto, in apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

I Soci eleggono il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri. Le elezioni si svolgono di norma ogni 3 anni e debbono essere indette con un preavviso ai Soci di almeno 20 giorni, mediante avviso affisso nella bacheca della Sede Sociale o con pubblicazione nel giornalino dell’Associazione. Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci. Detto regolamento dovrà, comunque, prevedere espressamente il principio del voto singolo a norma dell’art, 2532, co. 2 c.c.

Art. 18

L’associazione è amministrata e diretta dal Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 Consiglieri. I consiglieri rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Qualora durante il corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, subentrano i Soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto. I membri così eletti durano in carica fino alla normale scadenza del consiglio stesso.

Art. 19

Il consiglio direttivo dell’associazione:

  • 1. elegge tra i suoi componenti il Presidente, uno o due Vice-Presidenti ed il Segretario Amministrativo;
  • 2. stabilisce il programma dell’attività sociale secondo gli scopi perseguiti dall’Associazione;
  • 3. designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali;
  • 4. predispone il rendiconto economico e finanziario;
  • 5. è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Sodalizio.

Art. 20

Il consiglio dell’associazione si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e, straordinariamente ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o per richiesta di due terzi dei membri del Consiglio. Esso delibera validamente in prima convocazione con l’intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice-Presidente più anziano. Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo o ai Soci Delegati ad attività salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21

Il consiglio è investito di tutti i poteri per il conseguimento, nell’ambito delle norme statutarie, degli scopi dell’associazione.

Art. 22

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni, ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi, in giudizio ed in tutti gli atti pubblici e privati, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea dei Soci e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 23

Il Segretario Amministrativo predispone, in collaborazione con il Vice-Presidente anziano, lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell’Associazione che il Presidente, previo esame, sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo e al Collegio dei Sindaci; tiene aggiornato il libro dei Soci e i registri e documenti contabili; provvede al disbrigo della corrispondenza che comunque non comporti impegni per il Circolo; collabora per la buona riuscita di tutte le attività del sodalizio.

Art. 24

Il segretario Amministrativo compila, in collaborazione con il Vice-Presidente anziano il rendiconto economico e finanziario, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a firma abbinata con il Presidente ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili. Prende in consegna i beni mobili ed immobili dell’Associazione e mantiene aggiornati i libri inventari.

Art. 25

Il Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e uno supplente, elegge nel suo seno il Presidente del Collegio, esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall’Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall’Associazione a titolo cauzionale. I sindaci sono nominati per la durata di tre anni, possono essere confermati, sostituiti revocati con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo; sono tenuti inoltre a verbalizzare i propri atti.

Art. 26

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e uno supplente. Detto organo avrà il compito di dirimere eventuali controversie relative all’attività del Sodalizio, fra Consiglieri, fra Soci e Dirigenti e fra Soci e Soci. Avrà inoltre il compito di vigilare sul rispetto dello Statuto Sociale ed eventualmente alla radiazione dei Soci per indegnità o ingiustificata morosità. Il Presidente convocherà il Collegio ogni qual volta sia richiesto dal Consiglio Direttivo o, con giustificati motivi, da uno o più soci. I Probiviri sono nominati per la durata di tre anni, possono essere confermati, sostituiti revocati con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo ed eleggono nel loro seno il Presidente;

Art. 27

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dalle quote di iscrizione e frequenza;
  • da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati;
  • da contributi delle Amministrazioni Comunali e di altri Enti pubblici e privati;
  • da redditi;
  • da eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali.

Art. 28

L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio di chiusura. La responsabilità della gestione dell’Associazione è assunta solidalmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 29

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai Soci sono:

  • 1. la deplorazione;
  • 2. la sospensione;
  • 3. la espulsione.

Dette sanzioni sono adottate dal Collegio dei Probiviri. Contro i provvedimenti in parola è ammesso ricorso, da presentarsi tramite il Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, all’Assemblea dei Soci che pronuncerà entro tre mesi con la maggioranza prevista per le Assemblee Straordinarie.

Art. 30

Gli utili, avanzi di gestione, le riserve, i fondi e il capitale non potranno in nessun caso essere distribuiti fra i soci, anche in forme indirette, a meno che tale distribuzione non sia prevista dalla legge.

Art. 31

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il patrimonio dell’ente esclusivamente ad altra associazione con finalità analoghe. E’ comunque esclusa ogni ripartizione tra i soci.

Art. 32

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall’Atto Costitutivo, si fa riferimento agli artt. 14 e seguenti C.C.

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